lunedì 8 marzo 2010

Repubblica delle Banane

Negli ultimi due giorni, da quando il Governo Banana ha partorito l'ennesima e certamente non ultima porcata, il decreto-legge notturno per salvare le liste irregolari di Polverini e Formigoni, ho letto ripetutamente su vari organi di stampa che l'uso del decreto-legge in materia elettorale è espressamente vietato dalla legge stessa. Tralasciamo per ora il punto ancora più fondamentale che il ricorso al decreto-legge è consentito solo per casi di estrema necessità e urgenza, ove non sia logico attendere i tempi del normale iter parlamentare; esempio tipico: lo stanziamento di fondi per far fronte a catastrofi improvvise; qui l'unica catastrofe naturale è l'esistenza di Formigoni, non c'è un vuoto legislativo da colmare, perchè una legge su tempi e modi nei quali vanno presentate le liste c'è e funziona benissimo, e se qualcuno sbaglia questo non dovrebbe essere una preoccupazione del legislatore, ma di chi la legge deve farla rispettare (cioè il potere giudiziario); lasciamo perdere anche questi aspetti elementari.
Ora, la legge che ci interessa è la 400 del 1988, che potete trovare facilmente dovunque, ed in particolare l'articolo 15, che riporto qui sotto, comma 2, punto b (che ho evidenziato in corsivo).

Legge 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Art. 15 - Decreti-legge

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Dobbiamo quindi andare adesso a vedere che cosa dice l'articolo 72 della Costituzione, in particolare il quarto comma. Eccolo qua (sempre in corsivo la parte di interesse per il nostro dicorso):

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.


Cioè: per leggi di materia costituzionale, elettorale, di approvazione di bilancio, di ratifica di trattati internazionali, ecc. l'unico iter consentito è quello normale, cioè la discussione e l'approvazione articolo per articolo in Parlamento. Lo stabilisce l'articolo 72 della Costituzione. La legge 400 del 1988, nel riformulare prerogative e facoltà del Governo e della Presidenza del Consiglio, non fa che ribadire e confermare tale principio.
Quindi, secondo me, non è vero che il decreto salva-Formigoni viola la legge 400.
E' puramente e semplicemente incostituzionale.
E mettendo la sua firma sotto una porcheria del genere, questa volta anche Napolitano mi ha molto deluso.

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